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«Le cure si detraggono così»

Chiesta una sanatoria per i documenti incompleti dei primi 4 mesi 2008

La Finanziaria prevede che dal 1˚ luglio 2007, per la detrazione fiscale del costo dei farmaci acquistati, sia necessario richiedere in farmacia idonea documentazione prima dell'emissione dello scontrino fiscale "parlante" recante la descrizione della natura (medicinale), qualità (nome del medicinale) e quantità (numero di confezioni) dei prodotti acquistati, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario (che deve essere stampato sullo scontrino a partire dal 1˚ gennaio 2008). Nei mesi che vanno dal luglio 2007 a oggi le farmacie - oltre alle difficoltà tecniche legate alla configurazione e adattamento dei propri strumenti informatici - si sono fatte carico di compiti che esulano completamente dalla loro formazione professionale, ricevendo anche critiche, per errori o incomprensioni sull'applicazione delle relative norme. A complicare le cose si sono aggiunte le molteplici circolari emesse dall'Agenzia delle entrate a chiarimento delle modalità di emissione dello scontrino parlante, e sulle procedure a carico del contribuente. A oggi non esiste ancora un elenco chiaro e dettagliato dei prodotti (distinti per categoria) per i quali è possibile la detrazione: si lascia al farmacista il compito di "improvvisare" con i propri clienti. Va detto che anche le associazioni dei consumatori sono state poco prodighe nell'offrire una corretta informazione ai cittadini, salvo criticare gli involontari errori dei farmacisti arrivando addirittura a minacciare una richiesta di danni per gli scontrini non a norma. Ciò nonostante l'Agenzia delle entrate abbia, a più riprese, ribadito che i farmacisti non sono tenuti a richiedere il codice fiscale ai propri clienti per la detraibilità, atto che da parte dei farmacisti rappresenta prioritariamente un atto di cortesia, prima che professionale. I media hanno contribuito dal canto loro ad accrescere la confusione già esistente, producendo altri equivoci. Uno tra i più eclatanti è la conseguenza dell'esempio presente nell'articolo 1, commi 28 e 29 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), poi riportato sulle successive circolari dell'Agenzia delle entrate, in cui si definisce come "scontrino parlante detraibile" quello che specifica oltre ai campi già citati - la natura dell'acquisto, utilizzando la dicitura: "farmaco" o "medicinale". Ciò ha indotto a una erronea interpretazione, da parte di alcune sedi locali delle Agenzie delle entrate, che hanno concluso che la detraibilità è riferita solo agli scontrini riportanti una di queste diciture ed escludendo gli altri, mentre così non è. Per semplificare e chiarire questi argomenti - dopo aver contattato varie Agenzie delle entrate locali con pareri discordanti, attivato consulenti commercialisti e legali, confrontato e incrociato le loro interpretazioni con quelle del call center dell'Agenzia delle entrate il Movimento spontaneo farmacisti italiani ha emesso un documento riepilogativo dei prodotti acquistabili in farmacia e per i quali è possibile chiedere la detrazione fiscale. Si evitano così, al farmacista e al cittadino, dubbi e incertezze; snellendo il lavoro ai Caf e agli stessi funzionari delle Agenzie delle entrate. Sarebbe auspicabile, da parte del nuovo Governo, concedere una sanatoria per gli scontrini incompleti del codice fiscale emessi in questi primi quattro mesi dell'anno. Il Movimento spontaneo farmacisti italiani invita inoltre i colleghi farmacisti a prelevare dal sito ufficiale il materiale predisposto con preghiera di divulgarlo al pubblico. Ettore Lembo Portavoce del Msfi Giorgio Nenna Studio Dottori Commercialisti&Avvocati Acciaresi Francesco Dottore commercialista Revisore contabile in Corridonia (Mc) Shopping in farmacia: guida alla detraibilità �? �? �? �? �? I UTOANALISI MPORTO TICKET EDICINALI VETERINARI EDICINALI OMEOPATICI LIMENTI PER L'INFANZIA NTEGRATORI ALIMENTARI TTREZZATURE SANITARIE RODOTTI DERMATOLOGICI PESE FARMACEUTICHE DETRAIBILI EDICINALI CON OBBLIGO DI RICETTA EDICINALI SENZA OBBLIGO DI RICETTA Possono essere portati in detrazione allegando lo scontrino fiscale sulla ricetta medica o sulla copia della stessa per le ricette non ripetibili I Possono essere portati in detrazione allegando lo scontrino alla ricetta medica o al modulo di autocertif.ne M Tra le spese sanitarie detraibili, oltre quelle sostenute per prestazioni mediche, analisi, indagini radioscopiche ecc., sono comprese anche quelle relative all'acquisto di medicinali e altri prodotti venduti in farmacia: tutte sono fiscalmente detraibili nella misura del 19% per le spese affrontate durante l'anno, che saranno però calcolate solo sulla parte che eccede la franchigia di € 129,11 M Quanto versato dal cittadino come partecipazione al costo per le spese relative ai farmaci può essere detratto allegando lo scontrino fiscale alla fotocopia della ricetta spedita in regime Ssn M Possono essere portati in detrazione allegando gli scontrini dell'anno considerato a un apposito modulo di autocertificazione M Sono detraibili solo i farmaci per la cura di animali di compagnia con le medesime modalità di quelli umani. Questi però vanno conteggiati a parte insieme alle parcelle del veterinario, sempre con una franchigia di € 129,11 e con un tetto massimo di € 258,23. Vanno quindi conservate le ricette con i relativi scontrini, e per i farmaci senza obbligo di ricetta va fatta apposita autocertificazione Riconoscibili dal codice Minsan che inizia con "A 9...", contrariamente ai farmaci il cui codice inizia sempre con "A 0...", questi prodotti possono essere portati in detrazione solo se prescritti a scopo curativo da un medico specialista ai sensi dell'art. 15 del Tuir, ma anche se prescritti dal medico di base (prot. 909-55477/2008 dell'8/10) allegando lo scontrino alla prescrizione medica che però deve riportare la specifica "Uso terapeutico o analoghe" A Questa categoria fa riferimento agli apparecchi per aerosol, acquistati o presi a nolo, misuratori di pressione, termometri, misuratori di glicemia, siringhe, idropulsori, inalatori termali, ortopedici, test e contenitori per esami: la relativa spesa può essere portata in detrazione allegando lo scontrino o la fattura al modulo di autocertificazione A Sono detraibili esclusivamente i latti e alimenti particolari per lattanti su prescrizione specialistica indicante la patologia, e non quelli, anche se prescritti, a uso alimentare: in questo caso è necessario allegare lo scontrino alla ricetta specialistica A Sono detraibili allegando lo scontrino al modulo di autocertificazione P Le prescrizioni dello specialista dermatologo sono detraibili solo per quanto concerne i farmaci: sono esclusi i prodotti cosmetici o quelli che semplicemente vantano proprietà curative Tutte le altre categorie merceologiche acquistabili in farmacia (dietetici, cosmetici, alimenti, medicazione...) non possono essere portate in detrazione
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fonte: Il Sole 24 Ore Sanita'
data di creazione: 13/05/2008
data di modifica: 13/05/2008