SINTESI
A seguito di una richiesta della Commissione Europea, è stato chiesto al gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui pericoli biologici (BIOHAZ) di fornire pareri scientifici sul modello per le domande di nuovi metodi alternativi per i sottoprodotti di origine animale (SOA).
La versione riveduta del Regolamento sui SOA, che entrerà in vigore nel 2011, ha introdotto una procedura formalizzata per le domande di nuovi metodi alternativi per l’utilizzo e lo smaltimento dei SOA. Questa procedura si basa sugli attuali orientamenti informali non vincolanti preparati congiuntamente da DG-SANCO e EFSA. Il regolamento prevede che per tali domande sia adottato per via legislativa un formato standard, sotto la responsabilità della Commissione.
I servizi della Commissione hanno elaborato una bozza di modello che riflette il contenuto degli attuali orientamenti informali e ha chiesto assistenza tecnica all'EFSA per lo sviluppo di un formato standard.
Considerando la bozza fornita dalla Commissione Europea il gruppo BIOHAZ ha preparato una proposta di formato standard. In confronto con gli attuali orientamenti comuni DG-SANCO/EFSA non vincolanti, il formato standard proposto i) chiarisce ulteriormente le informazioni necessarie per presentare la richiesta e ii) si allinea con la terminologia utilizzata, che è stata presentata nei principi e nelle linee guida per la valutazione del rischio microbiologico da parte della Commissione del Codex Alimentarius. È stato proposto un glossario dei termini utilizzati, principalmente derivato dal documento citato sopra, da aggiungere come appendice al formato standard.
Ulteriori commenti sono stati forniti dal gruppo BIOHAZ nel contesto dell'attuazione del Regolamento sui SOA revisionato suggerendo i) di definire i requisiti per la riduzione degli agenti patogeni o indicatori rappresentativi in base all’utilizzo finale delle diverse categorie di SOA da trattare, con le diverse categorie di SOA che rappresentano vari rischi di contaminazione microbiologica del materiale in entrata, ii) di utilizzare il termine "validazione", come definito nel glossario del formato standard proposto e come elaborato nel parere dell'EFSA del 2005 sulla sicurezza relativa ai rischi biologici connessi alle norme di trattamento di biogas e compost ottenuti da sottoprodotti di origine animale e iii) non usare il "test sul prodotto finale" come sinonimo del termine "validazione".
| data di creazione: | 28/07/2010 |
|---|---|
| data di modifica: | 28/07/2010 |